IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 2 dell'8 gennaio 2021, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali al primo anno del 203° corso dell'Accademia militare e di centocinque allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2021-2022, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0099250 del 2 marzo 2021; Considerato che, con il predetto decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0099250 del 2 marzo 2021, sono stati innalzati, tra l'altro, i parametri sanitari per i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica del concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica; Ritenuto che con tale previsione coloro i quali hanno presentato domanda per i quattordici posti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica potrebbero non rientrare piu' nei nuovi parametri sanitari; Ritenuto quindi, di dover consentire a tali concorrenti, qualora inidonei per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica ma idonei per gli altri Corpi del Genio, di Commissariato e Sanitario aeronautico, di poter proseguire, a domanda, l'iter concorsuale in uno dei predetti tre Corpi; Ritenuto inoltre, di dover correggere un refuso contenuto nell'Appendice Esercito del bando; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in data 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso del paragrafo 2.1 «Prova scritta di preselezione» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente: «Saranno, inoltre, ammessi alla prova scritta di selezione culturale e alla prova di conoscenza della lingua inglese coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle predette graduatorie».